" 'RA SCILORIA" .

ASSOCIAZIONE DELLE FILODRAMMATICHE AMATORIALI DEL VARESOTTO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata " Ra Scilòria" (L'Aratro)

Associazione di Compagnie Filodrammatiche Amatoriali operanti e aventi sede in Provincia di Varese con sede in Bogno di Besozzo via Piave 42 c/o l'Oratorio.

Indirizzo e denominazione sono modificabili con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

L'Associazione, impegnata nel campo delle attività culturali e sociali, è per sua natura pluralista e la sua gestione è improntata a criteri di democraticità.

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica

Base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato, inteso come servizio prestato in modo personale, spontaneo e gratuito, teso all'approfondimento, alla diffusione e alla promozione del teatro in ogni sua espressione, con particolare attenzione alla rivalutazione delle lingue locali.

Eventuali utili di gestione potranno essere devoluti in beneficenza oppure utilizzati con delibera del consiglio direttivo a sostegno delle compagnie associate per l'acquisto di materiale scenografico o altro comunque inerente l'attività teatrale.

Articolo 3

Per l'attuazione di questi fini " Ra Scilòria" intende:

A) Coordinare il movimento delle Compagnie associate per la promozione dell'attività teatrale realizzata senza scopi di lucro.

B) Facilitare lo scambio di spettacoli tra le Compagnie associate.

C) Creare una biblioteca di testi teatrali a disposizione di tutte le Compagnie associate.

D) Indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi, partecipare ad iniziative proposte o promosse da altre associazioni, organizzazioni, enti ed istituti.

E) Facilitare e sostenere l'istituzione di centri di cultura teatrale, scuole e corsi di attività teatrale, fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione del teatro.

F) Intraprendere attività editoriale sia su stampa, sia su supporto audiovisivo, sia su altro mezzo.

G) Intraprendere ogni attività di promozione culturale a vantaggio dei propri iscritti.

Articolo 4

L'associazione potrà compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali e comunque di supporto per la realizzazione dei fini statutari, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare industriale e finanziaria, necessario ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 5

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 6

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea delle compagnie associate

b) il consiglio direttivo

e) il presidente

d) il vicepresidente

e) il segretario

f) il cassiere

g) il collegio dei revisori dei conti

TITOLO II

I SOCI

Articolo 7

Possono far parte de " Ra Scilòria" acquisendo la qualità di socio, le Compagnie Teatrali, le Filodrammatiche e i gruppi comunque costituiti, sia in forma autonoma che aderenti ad altre organizzazioni culturali e di tempo libero, purché siano residenti in Provincia di Varese, che pratichino l'attività teatrale senza fame fonti di reddito. All'atto della domanda i nuovi soci dovranno impegnarsi ad accettare il presente statuto e ad osservare le norme, i regolamenti, le deliberazioni emanate dagli organi direttivi dell'Associazione. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo. L' Associazione si fa carico altresì della rappresentanza legale e assicurativa di tutte le Compagnie associate.

Articolo 8

La domanda di affiliazione dovrà essere inoltrata al consiglio direttivo e avrà come conditio sine qua non la residenza della Compagnia richiedente nella provincia di Varese.

Articolo 9

Le Compagnie Associate cessano di far parte de "Ra Scilòria" solo per recesso o scioglimento volontario da comunicare con lettera raccomandata al consiglio direttivo.

Articolo 10

I rappresentanti facenti parte dell'associazione culturale e/o compagnia che, a qualunque titolo, cessi di far parte de "Ra Scilòria" decadono da tutte le cariche e gli incarichi loro assegnati e sono sostituite da persone elette con nuove elezioni da tenersi alla prima assemblea delle compagnie associate.

TITOLO III

L'ASSEMBLEA DELLE COMPAGNIE ASSOCIATE

Articolo 11

L'assemblea delle compagnie associate è costituita dai delegati delle singole compagnie regolarmente iscritte a "Ra Scilòria".

Ogni delegato viene nominato dalla compagnia di appartenenza. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i delegati delle compagnie che si trovino in regola col pagamento della quota di iscrizione. Hanno diritto di voto le compagnie associate in regola e il voto sarà espresso dal solo delegato rappresentante la compagnia.

Ogni compagnia ha diritto ad esprimere un voto.

Le compagnie affiliate che abbiano impedimenti a partecipare potranno farsi rappresentare all'assemblea dal delegato di qualsiasi altro gruppo regolarmente iscritto, la delega dovrà essere scritta e presentata al consiglio direttivo, ogni delegato non potrà esprimere più di due voti.

Articolo 12

L'assemblea delle compagnie deve essere convocata in via ordinaria dal presidente previa deliberazione del consiglio direttivo, ogni anno, entro il mese di Aprile. Può essere convocata in via straordinaria dal consiglio direttivo ogni volta che questo lo ritenga opportuno, con deliberazione approvata dalla metà più uno dei suoi componenti, o su richiesta di un terzo delle compagnie regolarmente iscritte. In quest'ultimo caso, il consiglio direttivo deve provvedere alla convocazione

entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria deve essere fatta con un anticipo di almeno trenta giorni a mezzo di lettera o attraverso la pubblicazione e spedizione del notiziario dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione. Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un ora, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le decisioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e/o rappresentati. Per le modifiche allo statuto è necessario che siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei delegati. Per lo scioglimento anticipato dell'associazione, fatte salve le norme di legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

Articolo 13

Sono compiti dell'assemblea:

a) eleggere, tra le persone componenti le compagnie iscritte, undici persone che andranno a comporre il consiglio direttivo che resterà in carica tre anni

b) Eleggere, tra le persone componenti le compagnie i tré mèmbri dei revisori dei conti (meglio se competenti) che resteranno in carica tre anni

e) Deliberare sulle relazioni del presidente, del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti

d) Deliberare sulle modifiche dello statuto

e) Deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

TITOLO IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il consiglio direttivo de '"Ra Scilòria" è composto dagli undici mèmbri eletti dell'assemblea tra i componenti delle compagnie iscritte regolarmente all'associazione. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni. Nella sua prima riunione il consiglio direttivo elegge al suo interno, scegliendo tra gli undici mèmbri eletti dall'assemblea: il presidente, il vicepresidente, il segretario e il responsabile della biblioteca e delle eventuali attrezzature acquisite dall'associazione e a disposizione di tutte le compagnie associate.

Articolo 15

II consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e, comunque non meno di tre volte all'anno. Le convocazioni del consiglio direttivo devono essere fatte con almeno dieci giorni di anticipo a mezzo telefax, telegramma, telefono o e-mail. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno un terzo dei consiglieri salvo per la nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario e del biblio - magazziniere, per la predisposizione dei bilanci, per l'accettazione di dimissioni, per l'approvazione di eventuali acquisti di materiale da parte dell'associazione, per le quali è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. La sostituzione di un consigliere decaduto avverrà con la nomina del primo dei non eletti.

Articolo 16

I compiti del consiglio direttivo sono i seguenti:

a) Attuare le delibere dell'assemblea delle compagnie

b) Fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa

e) Deliberare sulle relazioni e sulle proposte del presidente e degli altri mèmbri del consiglio direttivo

d) Predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuali dell'associazione

e) Provvedere all'accettazione di eventuali donazioni

f) Decidere eventuali rimborsi spese per congressi, partecipazioni a forum nell'interesse dell'associazione, nonché altre spese sostenute in proprio (benzina o altro) dalle persone incaricate.

 

TITOLO V

IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE, IL SEGRETARIO

E IL BIBLIO - MAGAZZINIERE

Articolo 17

II presidente è eletto, secondo le modalità previste nell'ambito degli undici consiglieri eletti in rappresentanza delle compagnie regolarmente iscritte. Convoca e presiede il consiglio direttivo. Ha la firma e la rappresentanza de " 'Ra Scilòria" di fronte a terzi, in sede giuridica ed amministrativa.

Su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti. In caso di urgenza ha la facoltà di esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo la ratifica dell'organo stesso nella sua prima successiva riunione. Il presidente ha il potere di firma, congiuntamente a quella del segretario, per l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali, per la loro gestione ordinaria la firma può essere disgiunta, per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta. Dura in carica tre anni.

Articolo 18

II vicepresidente è eletto, secondo le modalità previste, dal consiglio direttivo e resta in carica tre anni. Il vicepresidente in caso di assenza o impedimento del presidente ne esercita le funzioni compreso il potere di firma, congiuntamente a quella del segretario, per l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali, per la loro gestione ordinaria la firma può essere disgiunta, per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta.

Articolo 19

II segretario è eletto secondo le modalità previste dal consiglio direttivo e resta in carica tre anni. Ha il compito di gestire l'associazione curando il disbrigo degli affari ordinarii e comunque ogni altro compito demandato dal presidente o non previsto dal presente statuto come competenza di altri organi. In particolare, compiti del segretario sono:

a) Compilare e divulgare alle compagnie associate i verbali del consiglio direttivo

b) Coordinare le comunicazioni interne ed esterne

e) Tenere aggiornato l'elenco delle compagnie associate

d) Curare la contabilità dell'associazione relazionandone periodicamente al consiglio direttivo

e) Ha il potere di firma congiuntamente a quella del presidente o del vicepresidente, per l'apertura e la gestione di conti correnti bancali e/o postali, per la loro gestione ordinaria la

firma può essere disgiunta, per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta.

Articolo 20

Il biblio - magazziniere ha il compito di gestione del materiale librario (copioni, manifesti locandine etc..etc..) nonché delle attrezzature di proprietà dell'associazione che vengono date temporaneamente in gestione alle compagnie associate. Ne curerà lo stato al momento della consegna e ne verificherà lo stesso al momento della restituzione, provvedendo altresì, qualora notasse mancanze o uso scorretto del materiale prestato a segnalarlo al consiglio direttivo che prenderà i provvedimenti del caso nei confronti della compagnia che avrà eventualmente causato il danno. Potrà essere aiutato nel suo compito da volontari facenti parte le varie compagnie associate. Il suo incarico avrà la stessa durata del consiglio direttivo.

TITOLO VI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 21

II collegio dei revisori dei conti è composto di tre mèmbri che l'assemblea elegge tra persone facenti parte le compagnie associate tra quelle competenti in materia. Dura in carica tre anni. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'associazione I tre mèmbri nominano fra di loro il presidente del collegio. I revisori dei conti hanno l'obbligo di vigilare sulla gestione finanziaria de " 'Ra Scilòria" e di riferirne al consiglio direttivo e all'assemblea delle compagnie associate. Il presidente del collegio dei revisori dei conti partecipa di diritto alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto, in caso di impedimento ha facoltà di delegare un altro membro del collegio. Compiti dei revisori dei conti sono:

a) L'esame dei bilanci e dei conti consuntivi, sui quali devono presentare una relazione ad uso dell'assemblea delle compagnie associate

b) II controllo sulla tenuta contabile e sull'andamento della amministrazione in genere

TITOLO VII

FINANZE E PATRIMONIO

Articolo 22

II fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione e dai contributi annuali e straordinari degli associati, dai contributi e lasciti diversi, da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili, salvo che il trasferimento avvenga per causa di morte.

Articolo 23

La durata dell'esercizio finanziario è dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva il bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo. Fino all'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'assemblea delle compagnie associate, il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio della gestione.

Alla fine di ciascun esercizio ed entro il primo trimestre di quello successivo il consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entrambi da presentare all'assemblea delle compagnie associate.

Articolo 24

II rendiconto economico - finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea delle compagnie associate per la sua approvazione entro il 31 marzo di ogni anno. Il consiglio direttivo si riunisce per la predisposizione del rendiconto economico - finanziario da sottoporre all'assemblea. Il rendiconto economico - finanziario deve restare depositato preso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla sua lettura. Il rendiconto economico - finanziario, redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'associazione ed il volume delle attività istituzionali e commerciali poste in essere durante l'esercizio sociale. Il rendiconto economico - finanziario, regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea e viene pubblicato sul notiziario ufficiale dell'associazione.

Articolo 25

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea prvvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti fra i soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'ari. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa determinazione o destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si adottano le norme di legge che regolano la materia.

Articolo 27

Il presente statuto, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dei delegati dell'assemblea delle compagnie associate entra ipso facto in funzione con l'approvazione di cui sopra il presente statuto, sin qui scritto in n° pagine ......8............. approvato dall'assemblea delle compagnie associate de "Ra Scilòria" l' Associazione delle Filodrammatiche Amatoriali Varese riunita in data 17 Giugno 2003, presso la sede sociale di Bogno di Besozzo in Via Piave 42, con voto unanime delle compagnie associate e aventi diritto di voto, diventa immediatamente operativo ed è registrato presso l'ufficio del registro di Gavirate in data 3 luglio 2003 al N. 1305, serie 3.

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